quando si deve aggiornare il DVR?

Il documento di valutazione dei rischi, anche detto DVR, è stato introdotto per offrire alle aziende un nuovo strumento per prevenire i rischi. Lo Scopo fondamentale del documento valutazione rischi è quello di individuare le fonti di pericolo e i fattori di rischio all’interno dell’azienda, per essere in grado di salvaguardare la salute dei dipendenti. Il DVR (documento valutazione rischi) è dunque necessario per individuare, prevenire e ridurre i rischi per la salute e per la sicurezza dei dipendenti, contenendo al suo interno tutte le procedure e le misure di prevenzione necessarie nella specifica azienda.

Va però sottolineato che le aziende che non hanno dipendenti non sono tenute a redigere il DVR documento valutazione rischi: i liberi professionisti, le ditte individuali, le imprese familiari e le aziende con un solo socio lavoratore, non avendo dipendenti, possono fare a meno del DVR.

 L’art. 29 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, rivisitato dal D.Lgs 106/09 stabilisce anche che il DVR va aggiornato e che l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi deve essere effettuato in caso di:

  • significative modifiche dell’organizzazione aziendale
  • importanti infortuni o malattie professionali;
  • qualora gli esiti della sorveglianza sanitaria effettuata ne diano indicazioni;
  • in caso di nuove nomine di figure o addetti all’emergenze all’interno dell’organigramma della sicurezza aziendale;
  • in caso di aggiornamenti della normativa vigente che di conseguenza ne implichino una revisione.

In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare il documento valutazione rischi elaborando il documento entro 90 giorni dall’inizio dell’attività; in caso invece di cambio di sede o apertura di una sede distaccata, è obbligatoria una revisione entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.

Se però non si verifica uno dei casi sopra citati non esiste, a rigore di legge, alcuna scadenza specifica.

Il legislatore infatti non ha voluto legare al tempo l’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi né ha voluto fissare una frequenza minima per tale aggiornamento.

Queste sono le disposizioni di legge ma, spesso è opportuno, soprattutto in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori distinguere ciò che è obbligatorio fare, il cui inadempimento può ovviamente comportare l’applicazione di eventuali sanzioni, da quello che è invece opportuno e conveniente fare nell’ottica della prevenzione.

In altre parole, a parte i casi sopra citati per i quali è obbligatoria la rivalutazione dei rischi e la integrazione del relativo documento, il consiglio, è di stabilire comunque come regola una periodicità  per controllare ambienti di lavoro, impianti, attrezzature e in caso di variazioni provvedere ad aggiornare il relativo documento. L’obiettivo da raggiungere è comunque quello del raggiungimento di un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro

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