d.l.127 del 21/09/2021 OBBLIGO GREEN PASS LAVORATORI – LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Il 21 settembre è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il DECRETO LEGGE n.127/2021 ed è entrato in vigore ufficialmente a partire dal 22/9/21.

A partire dal 15 ottobre 2021 tutti i lavoratori (del settore pubblico e privato) dovranno possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Coloro che non saranno in possesso di tale certificazione (ottenibile mediante vaccino o mediante effettuazione di tampone nasofaringeo nelle 48 ore precedenti) verranno considerati assenti ingiustificati fino al 31/12/21 o comunque fino alla presentazione del certificato (non è prevista la sospensione).

Soggetti destinatari

-Tutti i lavoratori del settore privato;

 -I soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o diformazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anchesulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratorinon dipendenti…..

L’obbligo di verifica del possesso di green pass è posto in capo al datore di lavoro dei dipendenti ed anche al datore di lavoro delle aziende committenti presso cui i lavoratori prestano la propria attività.

La norma non fa alcun riferimento ad obblighi di informazione, comunicazione e, men che meno, di condivisione sindacale e prescinde totalmente dal Protocollo di sicurezza anti-COVID19 e del Comitato

Le modalità delle verifiche potranno essere svolte:

prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, quindi anche successivamente all’ingresso e nel corso dell’attività lavorativa;

“anche a campione;

individuando con apposito atto formale i soggetti incaricati.

La verifica de green pass può essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR Code utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”.

Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario. …non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti – vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate

Il soggetto chiamato a verificare il possesso del green pass deve seguire una procedura di controllo previamente predisposta che consenta di comprovare il mancato possesso del certificato verde: la procedura e la sua formalizzazione ex ante sono necessarie in ogni caso, per le modalità di comunicazione preventiva, le verifiche all’ingresso e per quelle all’interno. Il soggetto chiamato a verificare, soprattutto se dovrà poi effettuare la trasmissione degli atti al Prefetto, dovrà poter predisporre una documentazione probatoria che consenta di dimostrare gli elementi a fondamento della contestazione (es. strumento della verifica, orario, luogo, evidenza della mancanza di green pass nel senso di mancata esibizione, identificazione del lavoratore, eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore, verifica della validità del green pass). Quanto alla trasmissione degli atti al Prefetto in caso di accesso senza green pass, va evidenziato che il datore di lavoro è il primo ad accertare e contestare (comma 8) e,  quindi, deve informare la Prefettura per il seguito sanzionatorio di competenza di quest’ultima.

In sede di verifica della certificazione (green pass o di esenzione), le informazioni oggetto di trattamento sono:

1. le generalità del lavoratore, nonché la validità, l’integrità e l’autenticità del certificato verde ovvero le predette informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19;

2. le generalità del lavoratore e il mancato possesso di un green pass.

Il trattamento si concretizza nella consultazione/presa visione delle citate informazioni e non è consentita, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario della certificazione in qualunque forma. Pertanto…non è possibile acquisire dal lavoratore, né preventivamente, né ex post, la certificazione in corso di validità ovvero dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa

NOTE

Conseguenze operative della mancata presentazione del certificato

Il lavoratore che comunichi di non possedere il green pass o che non possa fare ingresso in azienda per mancanza del certificato viene considerato assente ingiustificato fino alla sua presentazione in azienda con un green pass valido. Ciò impone al datore di registrare e gestire l’assenza del lavoratore e il controllo del rientro con green pass valido. Viceversa, il lavoratore che nulla comunichi preventivamente si dovrà presumere essere in possesso della certificazione verde, con assunzione della relativa responsabilità, in caso di comportamento non conforme.

Il fatto che il datore di lavoro sia chiamato a stabilire le modalità del controllo rende dunque necessario organizzare tale processo di verifica prevedendone formalmente le procedure e la documentazione per giustificare adeguatamente la comunicazione della violazione al Prefetto.

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