Validità della formazione scaduta in tempo di covid

Cosa indica la normativa riguardo alle proroghe degli attestati?

Per comprendere cosa cambia per la validità degli attestati di formazione, con le modifiche operate dalla legge di conversione 159/2020 sul decreto-legge 125/2020, possiamo riprendere l’intero Articolo 3 bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) che è inserito – dalla legge di  conversione – dopo l’articolo 3 del decreto-legge 125/2020:

 …

Art. 3 bis

1. All’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: «2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».

A questo punto, in questo gioco di rimandi normativi, è necessario ricordare anche il testo dell’articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ora modificato anche dalla legge 159/2020:

 Art. 103  

(…)

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonchè alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

(…).

2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».

Riguardo all’applicazione dell’articolo 103 del decreto-legge 18/2020 anche agli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza, si può fare riferimento ad una FAQ apparsa sul sito del Ministero del Lavoro che cita l’articolo 103 in relazione alla possibilità di “posticipare” la formazione e l’aggiornamento a causa dell’emergenza.

La risposta alla FAQ in questione è la seguente:

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, si ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l’aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa. Diversamente, per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro),si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti.

 Ricordiamo, innanzitutto che il Consiglio dei ministri, riunito il 13 gennaio, ha deliberato la nuova proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile 2021.

 In relazione a quanto indicato dalla lettura coordinata del decreto legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto legge 18/2020, tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. E dunque, con la nuova proroga dello stato di emergenza, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.

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